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CODICE DEONTOLOGICO SETTORE AUTOSCUOLE
Approvato dal Consiglio Nazionale Autoscuole dell’Unasca il 4 aprile 2004
Premesso che l'attività di autoscuola è attività tecnico-amministrativa ed educativa, altamente specializzata, cui le vigenti norme demandano in via esclusiva la formazione dei conducenti nonché l'educazione stradale;
considerato che, proprio in virtù della particolare specializzazione e della peculiarità della didattica, le attuali norme del Codice della Strada coinvolgono primariamente le attività delle autoscuole nella delicatissima funzione di formazione dei giovanissimi conducenti dei ciclomotori nonché nella altrettanto impegnativa attività di recupero dei conducenti irrispettosi della norme della circolazione stradale e della ordinaria prudenza;
ritenuto che sia la prima formazione dei conducenti, sia il recupero dei conducenti penalizzati a causa della loro condotta, non può prescindere da forme didattiche che consentano l'apprendimento delle norme di sicurezza della circolazione stradale nella sua piena accezione e che, pertanto, l'azione formativa dell'autoscuola non può limitarsi ad assistere gli allievi nell'apprendimento degli elementi teorico-pratici propri della guida dei veicoli, ma che tale attività deve porre nel giusto risalto tutto ciò che è corollario indispensabile per una guida sicura e quindi il giusto rispetto, l'abitudine alla salvaguardia dell'integrità fisica e della salute delle persone, del rispetto e conservazione dell'ambiente;
avuto riguardo a quanto in premessa, l'autoscuola uniforma l'attività didattica ai principi di deontologia di seguito codificati.
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